#14 COSA DEVI SAPERE per DONARE IN SICUREZZA

Posso comprare un appartamento a mio figlio?

Posso girare una somma di denaro sul conto corrente di mio figlio?

Posso inserire la mia compagna come cointestataria del mio conto corrente?

Posso acquistare alcuni titoli intestandoli a mio nipote?

Posso pagare le rate del mutuo di mio figlio?

Posso regalare un’automobile ad un caro amico?

Posso vendere la casa di montagna a mio figlio ad un prezzo simbolico?

 

Queste sono alcune tra le domande che non di rado mi vengono poste.

 Sono domande dietro alle quali si cela un tema molto importante, strettamente legato alle regole della successione, e che spesso origina dubbi


Ti è mai capitato di avere dei dubbi di questo genere? Di non essere certo di agire in modo corretto? 

 

In qualità di consulente patrimoniale ti posso aiutare

 

 

La Donazione

 La Donazione innanzitutto è un CONTRATTO

E’ un contratto col quale, per spirito di liberalità, vale a dire con un gesto volontario di altruismo, puoi arricchire un altro soggetto trasferendo a quest’ultimo un bene, un diritto o assumendo nei suoi confronti l’obbligo di una prestazione.

Per effetto di una Donazione, il donante,  impoverisce il suo patrimonio

Le parti in una Donazione sono due:

Il DONANTE ovvero colui che dona, e il DONATARIO ovvero colui che riceve il dono

Se intendi donare, sappi che la Donazione richiede, a pena di nullità, che il contratto venga stipulato per ATTO PUBBLICO, davanti ad un notaio e alla presenza di due testimoni terzi e privi di alcun interesse. 

Non è necessaria la stipula di un contratto nel solo caso di Donazione di beni di modico valore

Se i beni donati sono mobili, l’atto richiede la menzione del loro valore. In caso di beni immobili, richiede l'evidenza dei dati catastali, delle planimetrie e di ogni altro elemento utile

Il donatario, cioè colui che riceve, deve esprimere la propria ACCETTAZIONE per iscritto nell’atto notarile oppure può esprimerla successivamente in un atto scritto separato e successivo alla Donazione.


La Donazione, devi sapere,  è vietata per i minori, gli interdetti, gli inabilitati, gli incapaci naturali e i falliti.

Anche le persone giuridiche possono donare, purché sia consentito dal loro statuto o dall’atto costitutivo e sia compatibile con gli scopi per i quali sono state costituite. 

Possono ricevere Donazione le persone giuridiche, può ricevere una Donazione il nascituro non ancora concepito. Possono ricevere Donazione i minori, gli interdetti e gli inabilitati ma al momento dell’accettazione devono essere sostituiti dal rappresentante legale autorizzato dal giudice tutelare

 Il notaio che redige l’atto di Donazione non può essere donatario

 

 

Donazione di beni di modico valore

Se devi donare un bene di modico valore procedi in assoluta tranquillità. La Donazione può avvenire in tal caso attraverso la semplice CONSEGNA DEL BENE senza la necessità di un contratto stipulato davanti ad un notaio. Considera che il modico valore è sempre determinato in funzione dell’entità del patrimonio di chi dona

 

 

La donazione indiretta

Se l’atto pubblico rende le Donazioni rintracciabili, a volte accade che le Donazioni avvengano in via indiretta oppure mediante denaro contante risultando di difficile individuazione. Spesso accade che chi dona, non correttamente consigliato, neppure è al corrente di trovarsi al centro di una DONAZIONE

Attenzione, anche le Donazioni indirette, seppur non richiedendo la forma di atto pubblico, per essere valide, devono prevedere un CONTRATTO

Le Donazioni indirette possono essere ad esempio: 

  • il versamento di somme su conti correnti cointestati
  • la rinuncia a diritti reali o di credito 
  • la remissione di un debito 
  • il pagamento di un debito altrui , come ad esempio il pagamento delle rate del mutuo del figlio
  • l’acquisto di beni attraverso denaro proprio, ma a nome di altri 
  • il pagamento di premi delle polizze, ovvero stipula di una polizza vita a favore di un altro

Donazione indiretta è la VENDITA DI UN BENE AD UN PREZZO DECISAMENTE INFERIORE  al valore del bene stesso. In tal caso la forma richiesta è l’atto pubblico (proprio della compravendita) pur se in assenza di testimoni 

Altro caso di Donazione indiretta è quello della Donazione cosiddetta simulata: un esempio è la COMPRAVENDITA IN ASSENZA DI ALCUN PAGAMENTO.  Spesso questo caso cela addirittura una doppia Donazione: quella del bene e quella del denaro usato per l’acquisto simulato

Un esempio molto frequente di Donazione indiretta è quello del GENITORE/NONNO che acquista un immobile per il FIGLIO/NIPOTE. Si distinguono due situazioni (accade per altro anche se oggetto della Donazione sono beni di natura diversa)  :

  • se il denaro viene elargito secondo modi e tempi chiaramente legati all’acquisto dell’immobile, oggetto della Donazione indiretta sarà l’immobile
  • se invece l’acquisto dell’immobile avviene successivamente e in modalità non oggettivamente riconducibile al denaro elargito, oggetto della Donazione indiretta sarà il denaro

Le conseguenze saranno diverse nelle due situazioni, nel caso di contestazione della Donazione (al momento della successione gli eredi legittimari possono contestare la Donazione nel caso si sentano lesi nei loro diritti a causa della Donazione stessa)

 

 

Altre Donazioni particolari

Donazione remuneratoria

E’ una Donazione che il donante fa a favore del donatario che ha svolto un servizio o che ha promesso di svolgerlo. Un dono in segno di riconoscenza che non assume però il carattere di remunerazione. Non è revocabile

Donazione obnuziale

Compiuta per l’occasione del matrimonio. Se il matrimonio non si celebra la Donazione è annullata e il donatario deve restituire i beni. Non è revocabile

Donazione modale

E’ una Donazione che prevede un onere (un impegno) per il donatario che è tenuto all’adempimento. Non si configura come un corrispettivo. Un esempio è una Donazione di un bene al figlio o al nipote ‘a patto’ che ottenga la laurea, che si sposi, che abbia dei figli … 

 

 

Fiscalità della donazione

La Donazione è soggetta a IMPOSIZIONE FISCALE

L’imposta di Donazione è a carico di colui che dona

Le regole, comprese franchigie e aliquote, sono LE STESSE DELLA SUCCESSIONE

Così come nella Successione, le Donazioni sono ESENTI da imposte (di Donazione) se fatte a favore dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, degli Enti pubblici, delle Onlus, delle Fondazioni e Associazioni, delle Organizzazioni e dei Partiti Politici

Sono ESENTI da imposta le Donazioni di veicoli, le Donazioni di beni di modico valore, le spese per mantenimento, educazione, abbigliamento, matrimonio.

La Donazione di AZIENDE è ESENTE se le stesse sono trasferite ai figli nel momento in cui questi proseguiranno l’attività per un periodo di 5 anni dalla data di Donazione

 


Criticità della donazione

Chi ha ricevuto un bene, anche dopo il perfezionamento di un regolare contratto, può essere esposto al RISCHIO DI PERDERE IL BENE RICEVUTO  a causa di determinati eventi 

La Donazione non comporta quindi l’acquisizione DEFINITIVA della proprietà, e questo vale anche per la Donazione indiretta

Motivo di revoca:

  • INGRATITUDINE del donatario (chi ha ricevuto il bene). L’ingratitudine si manifesta in presenza di atti che comportino l’indegnità a succedere, in presenza di ingiurie gravi nei confronti del donante, in caso di danno patrimoniale doloso al donante, in caso di rifiuto a corrispondere gli alimenti al donante. La revoca può essere esercitata entri 1 anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza della causa di revoca
  • SOPRAVVENIENZA DI FIGLI. In questo caso l’azione di revoca deve essere proposta entro 5 anni dal giorno della nascita del figlio oppure dalla notizia della sua esistenza o dell'esistenza di un suo discendente oppure dal riconoscimento del figlio naturale

Esiste poi un Rischio successorio: gli eredi che si ritengono danneggiati dalle Donazioni del de cuius possono IMPUGNARE LA DONAZIONE  entro 10 anni dalla morte

Con la morte di colui che ha donato, si apre infatti la successione e possono verificarsi due cose:

  • le Donazioni fatte AI LEGITTIMARI (coniuge, figli e in assenza di figli gli ascendenti) possono dare luogo alla COLLAZIONE . Con la Collazione i beni donati vanno a sommarsi al patrimonio del de cuius al momento della morte e su tale base vanno calcolate le quote spettanti.
  • le Donazioni fatte AI NON LEGITTIMARI, se dovessero ledere i diritti dei legittimari, potrebbero dar luogo ad azione di RIDUZIONE da parte dei legittimari stessi . A seguito dell'zione di Riduzione il donatario sarà tenuto a restituire in tutto o in parte i beni ricevuti.

Vedremo in dettaglio nei prossimi articoli Collazione e Riduzione


I rischi della Donazione assumono particolare rilevanza nel caso della donazione di IMMOBILI. Un futuro TERZO acquirente potrebbe infatti avere dei problemi. 

A seguito della successione infatti, i legittimari che ritengono di essere stati danneggiati rispetto alle quote ad essi attribuite, possono agire con l’azione di RIDUZIONE ma anche con l’azione di RESTITUZIONE. Con la prima il legittimario leso agisce nei confronti di chi ha ricevuto il bene in Donazione, con la seconda agisce ANCHE NEI CONFRONTI DI CHI HA ACQUISTATO IL BENE DONATO

L’azione di RESTITUZIONE si prescrive in 20 ANNI dalla trascrizione della Donazione. 

Da qui la necessità di approfondite ricerche in fase di acquisto di un immobile. Da qui le difficoltà di ottenere un mutuo per l'acquisto di un immobile oggetto di Donazione.

Resta salva la possibilità per i legittimari a rinunciare all’azione di riduzione e/o restituzione




Come puoi vedere un gesto di generosità che può sembrare semplice e privo di limiti, può in realtà nascondere diverse insidie se non affrontato con la giusta consapevolezza

Una buona PIANIFICAZIONE FINANZIARIA ti permette di eliminare il problema all'origine (per saperne di più)

Darti la necessaria tranquillità su questo argomento fa parte del mio mestiere. Se anche a te è capitato di avere dubbi legati alla Donazione, se hai attualmente delle esigenze relative all'argomento oppure se vuoi semplicemente accrescere la tua conoscenza non esitare a contattarmi utilizzando il form a fondo pagina oppure utilizzando i contatti presenti nell’apposita sezione. 

Scrivi, chiama, messaggia ... l’informazione e il confronto sono il pane della consapevolezza



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Roberto Ferracin

Consulente Finanziario Iscritto all’Albo dei Consulenti Finanziari con Iscrizione Numero 520 

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